CREDITO D’IMPOSTA “PRIMA CASA”

Hai acquistato un immobile con le agevolazioni prima casa e lo hai venduto per acquistarne un’altro? Sappi che all’acquisto del nuovo immobile puoi beneficiare di un credito d’imposta pari all’ammontare dell’imposta di registro, o dell’Iva, corrisposta in relazione al primo acquisto. Scopri di più in seguito.

Dal 1° gennaio 2016 puoi beneficiare del credito d’imposta  anche nell’ipotesi in cui procedi all’acquisto della nuova abitazione prima della vendita dell’immobile già posseduto. Per avvalersi del credito d’imposta la vendita dell’immobile deve avvenire entro un anno dalla data del nuovo acquisto.

L’ammontare del credito non può essere superiore all’imposta di registro / IVA per l’acquisto agevolato della nuova casa. Ma il residuo del credito d’imposta dopo il riacquisto, può essere utilizzato in diminuzione dell’IRPEF dovuta alla prima dichiarazione successiva al nuovo acquisto ovvero alla dichiarazione da presentare nell’anno in cui è stato effettuato il riacquisto o in compensazione con altri tributi e contributi dovuti tramite il modello F24.

Le condizioni per usufruire del credito d’imposta:

  1. tra la vendita della casa e l’acquisto della nuova non deve passare più di un anno,
  2. l’alloggio che si va a vendere deve essere acquistato a suo tempo con applicazione dei tributi ridotti previsti per l’agevolazione Prima casa,
  3. per l’acquisto del nuovo immobile devono sussistere i requisiti per l’agevolazione prima casa, ovvero:
  • altre proprietà:
    – non devi possedere altre case nel comune in cui si vuole acquistare con le agevolazioni prima casa;
    – altre case acquistate con i benefici prima casa su tutto il territorio nazionale;
  • residenza: devi stabilire entro 18 mesi dall’acquisto la propria residenza all’interno del comune in cui effettui l’acquisto. Naturalmente, tale requisito viene automaticamente soddisfatto se sei già residente nel Comune. Non è obbligatorio spostare la residenza se l’acquisto agevolato viene effettuato nel Comune in cui svolgi la propria attività, anche non remunerata come la frequentazione degli studi o attività di volontariato; se vivi all’estero per lavoro, la casa deve trovarsi nel comune in cui esercita o ha sede l’impresa per la quale lavori; se sei cittadino italiano emigrate all’estero e iscritto all’AIRE, purché l’immobile sia acquisito come prima casa;
  • caratteristiche della casa:
    – le agevolazioni sono riconosciute soltanto per abitazioni non di lusso, quindi sono escluse dagli sgravi fiscali gli immobili che rientrano nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
    – l’agevolazione prima casa si applica anche alle pertinenze se destinate a servizio e ornamento dell’abitazione principale, anche se acquistate con atto separato e sempreché rientrino nelle categorie catastali C2, C6 e C7.

Borea immobiliare

 

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