CONTRATTI TRANSITORI: COME FUNZIONANO
Vuoi affittare la tua casa per un breve periodo?
Ti sarà possibile farlo utilizzando i contratti di locazione di natura transitoria che hanno una durata da 1 a 18 mesi. Sarà sempre consentito al conduttore disdire anticipatamente la locazione entro la tempistica contrattualmente concordata.
Il contratto dovrà contenere una specifica clausola che individui l’esigenza transitoria del locatore o del conduttore. Tali esigenze sono meglio specificate nell’Accordo territoriale del comune di pertinenza e possono essere le seguenti:
1. ESIGENZE DEL LOCATORE
- trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
- matrimonio o unione civile;
- separazione o divorzio, scioglimento dell’unione civile o della convivenza;
- ristrutturazione, demolizione o ampliamento dell’immobile;
- rientro dall’estero;
- destinazione dell’immobile ad abitazione propria o dei propri figli;
- motivo di studio;
- qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.
2. ESIGENZE DEL CONDUTTORE
- contratto di lavoro a termine o a tempo determinato in comune diverso da quello di residenza;
- incarico di lavoro o su commessa in comune diverso da quello di residenza;
- previsioni di trasferimento per ragioni di lavoro;
- trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
- necessità di cure proprie o di assistenza famigliari, acquisto di un’abitazione che si renda disponibile entro 18 mesi;
- assegnazione di un alloggio;
- separazione, divorzio o scioglimento di unione covile;
- ristrutturazione o esecuzione di lavori che rendano temporaneamente inagibile l’alloggio del conduttore;
- campagna elettorale;
- qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.
Questa tipologia di contratti di locazione rientra tra i Contratti concordati che possono usufruire della cedolare secca al 10%.
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