CONTRATTI TRANSITORI: COME FUNZIONANO
Vuoi affittare la tua casa per un breve periodo? Ti sarà possibile farlo utilizzando i contratti di locazione di natura transitoria che hanno una durata da 1 a 18 mesi. Sarà sempre consentito al conduttore recedere anticipatamente la locazione entro la tempistica contrattualmente concordata.
IMPORTO
Il canone di locazione può essere deciso liberamente solo nei comuni con meno di 10.000 abitanti e dove non ci sono degli accordi locali che stabiliscono l’importo minimo e massimo. Nel Comune di Trieste e nel comune di Duino-Aurisina invece è necessario seguire la procedura dettata dal rispettivo Accordo territoriale.
CONTRATTO
Questo deve essere stipulato usando uno schema predisposto dal Ministero dei Trasporti e delle infrastrutture, nel quale deve essere specificata la motivazione della natura transitoria del contratto di locazione. Questa transitorietà deve inoltre essere giustificata con apposito allegato che ne attesti la veridicità.
ESIGENZE TRANSITORIETA’
Le esigenze di transitorietà possono essere le seguenti:
1. Esigenze del locatore:
- trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
- matrimonio o unione civile;
- separazione o divorzio, scioglimento dell’unione civile o della convivenza;
- ristrutturazione, demolizione o ampliamento dell’immobile;
- rientro dall’estero;
- destinazione dell’immobile ad abitazione propria o dei propri figli;
- motivo di studio;
- qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.
2. Esigenze del conduttore:
- contratto di lavoro a termine o a tempo determinato in comune diverso da quello di residenza;
- incarico di lavoro o su commessa in comune diverso da quello di residenza;
- previsioni di trasferimento per ragioni di lavoro;
- trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
- necessità di cure proprie o di assistenza famigliari, acquisto di un’abitazione che si renda disponibile entro 18 mesi;
- assegnazione di un alloggio;
- separazione, divorzio o scioglimento di unione covile;
- ristrutturazione o esecuzione di lavori che rendano temporaneamente inagibile l’alloggio del conduttore;
- campagna elettorale;
- qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.
Nel caso in cui l’inquilino abbia delle motivazioni non comprese tra quelle ufficiali, si può richiedere alle associazioni di categoria firmatarie dell’accordo di validare la specifica ragione richiesta.
PROROGA E RINNOVO
Se il contratto viene stipulato per una durata minore a quella massima, sarà possibile, previa richiesta scritta da parte del conduttore al locatore, prorogare il contratto fino alla durata di 18 mesi, a patto che sussistano ancora le esigenze transitorie e che le stesse vengano documentate, nel rispetto dei requisiti che abbiamo visto in precedenza. Di tale prolungamento sarà necessario informare anche l’Agenzia delle Entrate con apposita comunicazione.
Considerando che il contratto di locazione di natura transitoria va a soddisfare una precisa esigenza abitativa che è limitata nel tempo, il contratto transitorio non è rinnovabile ed è pertanto necessario procedere con la stesura di un contratto ex-novo.
Se le ragioni della transitorietà sono state poste dal locatore, quest’ultimo le dovrà confermare all’inquilino prima della scadenza del contratto con apposita comunicazione scritta. Se il locatore entro sei mesi dalla scadenza del contratto non utilizza l’immobile all’uso dichiarato, l’inquilino può chiedere il ripristino della locazione, che diventa automaticamente una locazione a canone libero di 4 anni + 4, oppure può pretendere un risarcimento pari a 36 mensilità dell’ultimo canone corrisposto.
ATTESTAZIONE DI RISPONDENZA
Nel caso di contratti non assistiti è necessario richiedere l’Attestazione di rispondenza a una delle associazioni di categoria (proprietari o affittuari) firmatarie dell’Accordo territoriale. Con questo documento sarà poi possibile usufruire della cedolare secca al 10% e delle riduzioni sulle imposte Imu e Tari.
PROCEDURA
- Calcola il canone minimo e massimo al quale puoi locare il tuo immobile seguendo la procedura determinata nell’Accordo territoriale;
- recupera la documentazione che attesti l’esigenza della transitorietà del contratto;
- verifica che la motivazione sia tra quelle previste dall’Accordo,
- prepara il contratto seguendo la bozza richiesta,
- sottoscrivi il contratto insieme all’affittuario,
- compila gli appositi moduli e richiedi l’Attestazione all’ente abilitato,
- procedi con la registrazione del contratto all’Agenzia delle Entrate.
Borea immobiliare
Potrebbero interessarti anche:
Vuoi affittare la tua casa? Scegli il contratto di locazione più giusto
Cedolare secca: di cosa si tratta