VUOI AFFITTARE LA TUA CASA? SCEGLI IL CONTRATTO DI LOCAZIONE PIU’ GIUSTO

Come orientarsi nella scelta del contratto di locazione più adatto alle proprie esigenze?

Qui l’elenco delle principali soluzioni ad uso abitativo:

1. CONTRATTO ORDINARIO A CANONE LIBERO

Durata minima di quattro anni con rinnovo automatico di altri quattro. Il conduttore può recedere dal contratto con almeno 6 mesi di preavviso. Il recesso del locatore è possibile alla prima scadenza solo in casi espressamente previsti dalla legge. Il regime agevolato della cedolare secca del 21% sostituisce le seguenti imposte: Irpef, imposta di registro ed imposta di bollo.

2. CONTRATTO DI LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO

Durata minima di tre anni con rinnovo automatico di altri due con possibilità di risoluzione anticipata. Il canone è vincolato agli Accordi territoriali ed è pertanto necessario richiedere l’Attestazione di rispondenza con la quale sia il proprietario che l’inquilino possono usufruire di molteplici agevolazioni fiscali. La cedolare secca è al 10%.

3. CONTRATTO TRANSITORIO

Da un mese ai 18 mesi, con possibilità di risoluzione anticipata. L’esigenza transitoria, del conduttore e/o del locatore deve essere supportata da documenti da allegare al contratto. La cedolare secca è al 10% se il contratto è a canone concordato. Maggiori informazioni nel seguente articolo: Contratti transitori: come funzionano.

4. CONTRATTO TRANSITORIO PER STUDENTI

Durata dai 6 ai 36 mesi. Può essere sottoscritta dal singolo studente/ gruppi di studenti universitari fuori sede solo nei comuni sede di università o sedi distaccate. Il canone di locazione è vincolato agli Accordi territoriali. Si può infine optare per il contratto di comodato d’uso se si concede ad un parente o amico di utilizzare a titolo gratuito un’abitazione di cui si è proprietario.

Il vostro agente immobiliare di fiducia, oltre ad aiutarvi nella ricerca del conduttore, vi supporterà nella stesura del contratto e negli adempimenti burocratici. Non esitare a contattarci per ricevere ulteriori chiarimenti.

Borea immobiliare

 

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