L’IMPOSTA DI REGISTRO NEI CONTRATTI DI LOCAZIONE

L’imposta di registro è la tassa richiesta dallo stato sui contratti di locazione. Questa varia in base alla tipologia di immobile locato e viene calcolata in percentuale sulla base del canone annuo. Scopriamo insieme a quanto ammonta e come saldarla.

L’IMPORTO MINIMO

Per tutte le tipologie di contratti e di immobili l’importo minimo dell’imposta di registro per la prima annualità è di 67€.

CONTRATTI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO

Se l’immobile che viene locato è residenziale, l’imposta di registro ammonta al 2% del canone annuo, sempre con un minimo di 67€. Questo importo viene poi moltiplicato con gli anni di durata del contratto.

N.B.: se per il contratto di locazione ad uso abitativo è stato scelto il regime della cedolare secca, l’imposta di registro non è dovuta; inoltre, se il contratto è a canone concordato e dunque provvisto dell’Attestazione di rispondenza, la base per il calcolo dell’imposta viene ridotta del 30%.

CONTRATTI DI LOCAZIONE STRUMENTALI

Anche nel caso di immobili non abitativi, ad esempio locali commerciali, depositi ecc., l’imposta di registro ammonta al 2% del corrispettivo annuo.

N.B.: se le parti presenti nel contratto sono soggetti passivi IVA, l’imposta di registro viene ridotta all’1% del canone annuo.

CONTRATTI DI LOCAZIONE PER FONDI RUSTICI

Se l’immobile locato è un fondo rustico, l’imposta di registro richiesta dallo stato verrà calcolata come il 0,5% del canone annuo.

CONTRATTI DI LOCAZIONE PER ALTRI IMMOBILI

Per la locazione di tutte le altre tipologie di immobili, l’imposta ammonterà sempre al 2% del canone annuo.

MODALITA’ DI PAGAMENTO

L’imposta di registro può essere saldata compilando il modello F24 oppure richiedendo all’Agenzia delle Entrate di addebitare l’importo direttamente sul proprio conto corrente compilando l’apposito modulo.

La registrazione del contratto e il pagamento dell’imposta può essere eseguita anche da un intermediario abilitato, come commercialisti e agenzie immobiliari. In questo caso la registrazione e il pagamento avverrà in modalità telematica con addebito diretto sul c.c. comunicato al professionista delegato.

I TERMINI DI PAGAMENTO

L’imposta di registro può essere saldata di anno in anno oppure anticipata per l’intera durata del contratto. In quest’ultimo caso dall’importo totale viene detratto un importo pari alla metà del tasso di interesse legale per ogni anno di durata del contratto. Nel caso in cui le parti decidono di risolvere anticipatamente il contratto, queste verranno rimborsate dell’imposta riguardante le seguenti annualità.

Per la prima annualità, l’imposta di registro deve saldata entro 30 giorni dalla data di inizio del contratto; per le successive annualità invece entro 30 giorni dalla scadenza della precedente annualità. Ad esempio, se il contratto ha una durata di 3 anni, dal 01/06/2023 al 30/05/2026, la prima annualità 2023-2024 verrà saldata entro il giorno 30/06/23, la successiva annualità 2024-2025 invece entro il 30/06/2024 e così avanti, la terza annualità 2025-2026 entro il 30/06/2025.

Maggiori informazioni sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Per qualsiasi ulteriore dubbio sull’imposta di registro e le rispettive modalità di pagamento non esitare a contattarci tramite mail a info@boreaimmobiliare.it o chiamandoci al +39 3286066138.

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